Regime di esenzione


DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SASN Pag. 63 di 68 8.27 ALLEGATO 12 – CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Istruzioni per l’attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione correlata allo stato di salute, secondo quanto riportato nella tabella 1) allegata.
Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il subcodice è costituito da un carattere numerico a due cifre.

I casi particolari sono:
esenzioni per patologie croniche

(n. 1):il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le condizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri; esenzioni per patologie rare

(n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri Il soggetto erogatore della prestazione dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e riportare nelle caselle predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice
delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (n. 38, 39, 40, 41) indicate nella tabella 2) allegata, quando l’assistito abbia autocertificato il diritto a tale esenzione apponendo la propria firma nell’apposito spazio.
Esenzioni correlate allo stato di salute (a cura del medico prescrittore) n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note
1
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296);

malattie croniche
da 01
a nn
Vedi Nota (1)
2
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n.
279; R
Rare
da Aannn
a Qannn Vedi Nota (2)
3
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5
comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279). 99 Vedi Nota (3)
4
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di
pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6
comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991); G
Guerra
01
5
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6
comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991); 02
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6
Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità – (ex art. 6
comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);
L
Lavoro
01
7
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 – dal
67% al 79% di invalidità – (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M.
01.02.1991);
02
8
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 –
dall’1% al 66% di invalidità – (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M.
01.02.1991);
03
9
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6
comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);
04
10
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria – titolari di
specifica pensione – (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);
S
Servizio
01
11
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);
02
12
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6
comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);
03
13
Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio
1998, n. 230)
04
14
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di
accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);
C
Civili
01
15
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);
02
16
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 – dal 67% al
99% di invalidità – (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);
03
17
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L.
n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);
04
18
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti
dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili – ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 6 L. n. 482/68 come
modificato dalla L. n. 68/99);
05
19
Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita
o prima dell’apprendimento della lingua parlata) – ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L. n. 482/68 come
modificato dalla L. n. 68/99);
06
19bis
Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ex
D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod.
07
20
Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 –
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati – (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);
N
Legge n. 210
01
21
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.
302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art.
9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex.dPR 7
luglio 2006, n. 243)
V
Vittime
01
21bis
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità >
80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)
02
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22
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale;
M
Maternità
00
23
esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza
ordinaria; oppure ! da 01 a 41
così composto:
M + nn
(settimana di
gravidanza)
24
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in
gravidanza ordinaria
99 Vedi Nota (4)
25
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in
gravidanza a rischio
;
50
25bis Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante 52
26
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening
autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs.
124/1998);
D
Diagnosi precoce
01
27
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85
comma 4 della L. 388/2000) – citologico;
02
28
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85
comma 4 della L. 388/2000) – mammografico;
03
29
Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.
85 comma 4 della L. 388/2000) – colon-retto;
04
30
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi
precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L.
388/2000)
05
30bis
Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-
Herzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002)
06
31
Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1
comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);
T
donazione
01
32
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1,
comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte);
B
Hiv
01
33
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva,
disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1
comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -);
P
Prevenzione
01
34
Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti
da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro –
attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni
apprendisti – (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima
parte -);
02
35
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata
(ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -);
profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465
03
36
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs.
22. 6. 1999 n. 230)
F
detenuti
01
37
Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica
sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio
civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)
I
Idoneità
01
38 Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN PML Vedi nota (5)
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39
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini
extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs.
25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394.
X
Extracomunitari
01 Vedi nota (6)
40 Terapia del dolore severo TDL 01 Vedi nota (7)
Note alla Tab. 1
Nota (1)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3
cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN – dove con N
rappresenta un numero). Per le “Affezioni del sistema circolatorio” e per la “Malattia
ipertensiva” il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le “Malattie cardiache e del
circolo polmonare”; 0B02 per le “Malattie cerebrovascolari”; 0C02 per le “Malattie
delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici”; 0A31 per “Ipertensione arteriosa”;
0031 per “Ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo
Nota (2)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al
codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo
schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N
rappresenta un carattere numerico)
Nota (3)
Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto
diagnostico di malattia rara, è sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99.
Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini
genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare (all’assistito)
una malattia rara di origine ereditaria.
Nota (4)
Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse
operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione
dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione
e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.
In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia
della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di
competenza della struttura erogatrice.
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Nota (5)
Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti
al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di
settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:
visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità
italiana, straniera o apolide;
visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave,
che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti
bandiera italiana;
visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo
personale di 1^ e 2^ classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell’aviazione
civile;
accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;
accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L. in sede di visita straordinaria;
visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28
giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della
nave ed iscritto all’ I.P.Se.Ma.);
emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.
Nota (6)
Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad
altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione
alla spesa
Nota (7)
Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la
terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia
non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai
fini dell’esenzione sulla quota di compartecipazione alla spesa.
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Esenzioni correlate alla situazione economica del nucleo familiare
(a cura del soggetto erogatore)
n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note
38
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare
inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e
succ. modifiche e integrazioni);
E
condizioni
Economiche
01
39
Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore
a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8
comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
02
40
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico –
(art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
03
41
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a
carico – – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516
euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e
succ. modifiche e integrazioni);
04